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Sez. L, Sentenza n. 4635 del 05/09/1985 (Rv. 442093 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ DI SERVIZIO DISCONTINUO - CLAUSOLA INDIVIDUALE DI MAGGIORE FAVORE - TRATTAMENTO GLOBALE PIÙ FAVOREVOLE PREVISTO DALLA SUCCESSIVA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CUMULABILITÀ - CONDIZIONI - PRASSI AZIENDALE CONTRARIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442093-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ DI SERVIZIO DISCONTINUO - CLAUSOLA INDIVIDUALE DI MAGGIORE FAVORE - TRATTAMENTO GLOBALE PIÙ FAVOREVOLE PREVISTO DALLA SUCCESSIVA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CUMULABILITÀ - CONDIZIONI - PRASSI AZIENDALE CONTRARIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'indennità di servizio discontinuo, già prevista in relazione alla maggiore onerosità di alcune speciali mansioni dai C.C.n.L. per i dipendenti delle imprese elettriche prima dell'istituzione dell'ENEL, costituisce un compenso distinto da quello per lavoro straordinario ed, in quanto erogato in forza di una clausola di miglior favore, è - in costanza dell'espletamento delle stesse mansioni che ne hanno determinato l'attribuzione - insuscettibile di modifica o di soppressione per atto unilaterale del datore di lavoro ed è cumulabile, a norma del secondo comma dell'art. 2077 cod. civ., anche con il trattamento globalmente più favorevole previsto dalla successiva contrattazione collettiva; né sulla efficacia di tale patto individuale di miglior favore può spiegare influenza una prassi aziendale contraria che non discenda da una Determinazione di analogo contenuto riconducibile, anche attraverso fatti concludenti, alla volontà, sia pure tacita, di entrambi i soggetti del rapporto. (V 3878/84, mass n 435820; (Conf 6659/83, mass n 431383; (Conf 2105/83, mass n 426965).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)