Sez. L, Sentenza n. 3878 del 02/07/1984 (Rv. 435820 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. 4 FEBBRAIO 1946 DELL'E.N.E.L..*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. 4 FEBBRAIO 1946 DELL'E.N.E.L..*
La violazione dei criteri ermeneutici sanciti dal codice civile, dei quali il giudice del merito abbia fatto corretta applicazione con adeguato processo logico e giuridico, pervenendo ad un risultato concettuale giuridicamente esatto, non può essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione al fine di sovrapporre a quella della sentenza una diversa interpretazione della disciplina contrattuale collettiva. (nella specie: la S. C. ha ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui l'indennità per il servizio discontinuo, corrisposta ai dipendenti delle maggiori aziende elettriche in virtù del C.C.n.L. 4 febbraio 1946 - la quale, pur non essendo prevista dalla successiva contrattazione collettiva di diritto comune stipulata dall'ENEL, era stata da questo ente tenuta in vita e regolarmente corrisposta ai dipendenti - rappresentava un elemento fisso e continuativo della retribuzione, che, quale trattamento più favorevole, non poteva essere quantitativamente ridotta per unilaterale decisione del datore di lavoro, né poteva ritenersi sostituita dal compenso per maggiori prestazioni o dall'indennità di reperibilità, aventi diversa natura). (V 6763/82, mass n 424394; (V 4402/82, mass n 422390; (V 398/74, mass n 368096; (V 712/70, mass n 345943).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)