Sez. L, Sentenza n. 2105 del 26/03/1983 (Rv. 426965 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITÀ DI SERVIZIO DISCONTINUO GIÀ PREVISTA DAI CONTRATTI COLLETTIVI DELLE MAGGIORI IMPRESE ELETTRICHE, NON PIÙ RICHIAMATA DALLA SUCCESSIVA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - MANTENIMENTO SOTTO IL VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA COLLETTIVA - CLAUSOLA INDIVIDUALE DI MAGGIOR FAVORE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZA - SOPPRESSIONE O SOSTITUZIONE CON ALTRO EMOLUMENTO PER ATTO UNILATERALE DEL DATORE DI LAVORO - DIVIETO.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITÀ DI SERVIZIO DISCONTINUO GIÀ PREVISTA DAI CONTRATTI COLLETTIVI DELLE MAGGIORI IMPRESE ELETTRICHE, NON PIÙ RICHIAMATA DALLA SUCCESSIVA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - MANTENIMENTO SOTTO IL VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA COLLETTIVA - CLAUSOLA INDIVIDUALE DI MAGGIOR FAVORE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZA - SOPPRESSIONE O SOSTITUZIONE CON ALTRO EMOLUMENTO PER ATTO UNILATERALE DEL DATORE DI LAVORO - DIVIETO.*
L'indennità di servizio discontinuo, già prevista dai contratti collettivi delle maggiori imprese elettriche private prima della istituzione dell'e.N.E.L. e quindi non più richiamata dalla successiva contrattazione collettiva, costituisce un compenso (distinto da quello per il lavoro straordinario) il cui mantenimento, sotto il vigore di tale nuova disciplina collettiva, concreta una clausola individuale di maggior favore, con la conseguenza che la stessa indennità - in costanza delle mansioni che ne determinarono l'attribuzione (il mutamento delle quali integra una deduzione difensiva soggetta ai limiti previsti dagli artt. 416 e 420 cod. proc. civ.) - non può essere soppressa, o sostituita da un emolumento di diversa natura, per atto unilaterale del datore di lavoro. (V 6763/82, mass n 424394; (V 4404/82, mass n 422390).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)