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Sez. 3, Sentenza n. 959 del 06/02/1996 (Rv. 495747 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI | Difficoltà di esazione per mancato pagamento da parte del destinatario - Omessa relativa informazione al mittente da parte del vettore - Responsabilità di quest'ultimo ex art. 1692 cod. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495747-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI

Il vettore, il quale non rifiuti la consegna delle cose oggetto del contratto di trasporto, anche a titolo di semplice deposito, e non provveda ad informare il mittente delle difficoltà di esazione, nel caso in cui il destinatario non paghi gli assegni da cui la cosa sia gravata, risponde contrattualmente nei confronti del mittente, ai sensi dell'art. 1692 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1692

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)