Sez. 3, Sentenza n. 6223 del 03/06/1991 (Rv. 472487 - 01)
Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di cose - Responsabilità del vettore - Per omessa riscossione di crediti e assegni | Azione verso il mittente per i crediti derivanti dal trasporto non pagati dal destinatario - Perdita - Condizioni - Responsabilità verso il mittente - Entità - Limiti.
Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di cose - Responsabilità del vettore - Per omessa riscossione di crediti e assegni
Il vettore il quale non rifiuti la consegna delle cose oggetto del contratto di trasporto, e non provveda ad informare il mittente delle difficoltà di esazioni, nel caso in cui il destinatario non paghi i crediti derivanti dal trasporto e gli assegni da cui la cosa sia gravata, perde l'azione verso il mittente per i crediti in questione e risponde contrattualmente nei confronti del mittente stesso almeno per un importo pari agli assegni non riscossi, salvo che dia la prova che da tale sua inadempienza non sia derivato alcun danno al mittente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1692
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)