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Sez. 3, Sentenza n. 11294 del 27/05/2005 (Rv. 581877 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - IN GENERE | Giudizio di ammissibilità della domanda - Decreto di inammissibilità della corte d'appello - Art. 5, quarto comma, legge n.117 del 1988 - Ricorso per cassazione - Relazione di notifica del decreto a cura della cancelleria - Mancata produzione - Conseguenze - Termine di proposizione del ricorso - Decorrenza dalla data di rilascio al ricorrente di copia del provvedimento - Configurabilità.
Stato
decisa il 2005-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581877-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - IN GENERE

In tema di responsabilità civile dei magistrati, l'art. 5, legge n.117 del 1988 stabilisce, tra l'altro, che il cancelliere della corte d'appello deve provvedere alla notificazione del decreto di inammissibilità, e che da detta data decorre il termine di trenta giorni per la notificazione del ricorso per cassazione. Qualora la copia autentica del decreto impugnato depositata in cancelleria unitamente con detto ricorso non sia corredata dalla relazione di notificazione dello stesso decreto, ma risulti rilasciata dal cancelliere al ricorrente in una data che attesta comunque il superamento del termine di trenta giorni, va dichiarata la inammissibilità del ricorso perché tardivo, potendosi ritenere che tale attestazione del cancelliere equivalga alla relazione di notifica del decreto, restando irrilevante l'affermazione del ricorrente circa la data di notifica del decreto di cui non è possibile la verifica, anche prescindendo dalla omissione del deposito della relazione di notificazione - che ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ. dovrebbe comportare l'improcedibilità del ricorso - in considerazione della circostanza che detta notificazione va effettuata a cura della cancelleria

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)