Sez. L, Sentenza n. 16992 del 29/11/2002 (Rv. 558838 - 01)
INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA) | Art. 1 D.Lgs. n. 32 del 1998 in tema di impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione - Portata - Applicabilità ai rapporti giuridici sorti anteriormente ed ancora in vita (c.d. principio del "fatto compiuto") - Configurabilità - Esclusione.
INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA)
In tema di gestione di impianto di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, la nuova disciplina prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 32 del 1998 non si limita a regolare in modo diverso gli effetti di un precedente fatto generatore del diritto, ma modifica innovativamente la disciplina previgente in materia, dettando regole volte direttamente a disciplinare gli accordi negoziali, e cioè il fatto generatore del diritto. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, tale normativa non può trovare applicazione ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/02/1998 num. 32 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 16 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST., DPR 27/10/1971 num. 1269 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)