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Sez. U, Sentenza n. 1326 del 28/04/1972 (Rv. 357857 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE ED ALL'INDENNITA DI BUONUSCITA - DIRITTO ALL'INDENNITA DI ANZIANITA - SPETTANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357857-01

TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE ED ALL'INDENNITA DI BUONUSCITA - DIRITTO ALL'INDENNITA DI ANZIANITA - SPETTANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione nell'ipotesi di normale collocamento a riposo gode del trattamento di quiescenza a carico del fondo nazionale di previdenza ed al contempo dell'indennita di 'buonuscità, ma non dell'indennita di anzianita: posto che questa compete solo nel caso in cui il personale, collocato in quiescenza, non possa godere del relativo trattamento previdenziale. (Conf 2281'67, mass n 329486).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Contr. Coll. 20/01/1959 num. 41, Contr. Coll. 20/01/1959 num. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)