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Sez. 3, Sentenza n. 802 del 29/01/1999 (Rv. 522752 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE | Prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. - Applicabilità agli interessi - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522752-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE

La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicché anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il contenuto della periodicità (nella specie la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la sentenza di merito che, in relazione ad un contratto di mutuo, aveva ritenuto non previsto per il debitore l'obbligo di corrispondere periodicamente gli interessi al creditore ed aveva quindi ritenuto soggetto alla prescrizione decennale il diritto alla corresponsione degli interessi stessi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2984

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)