Sez. 1, Sentenza n. 2498 del 06/03/1998 (Rv. 513420 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE | Prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ., per quanto da pagare periodicamente all'anno o in termine più breve - Estensione - Portata - Applicabilità agli interessi moratori dovuti per ritardo nel compenso revisionale - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE
La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicché anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato della periodicità. La disposizione non è pertanto applicabile in difetto del richiamato requisito della periodicità agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del saldo nel compenso revisionale, ai sensi della legge 21 dicembre 1974 n. 700 e dell'art. 36 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 da versarsi in unica soluzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 21/12/1974 num. 700, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)