Sez. L, Sentenza n. 2045 del 25/02/1998 (Rv. 513007 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE | Attività corrispondenti a qualifica inferiore occasionalmente richieste al lavoratore per ragioni di efficienza e sicurezza - Obbligo del lavoratore di prestare detta attività - Sussistenza - Rifiuto - Valutazione in sede disciplinare - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE
L'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste al lavoratore, incidentalmente e marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori, ed il lavoratore è tenuto ad espletarle, potendo configurarsi il rifiuto come comportamento suscettibile di valutazione in sede disciplinare. (Fattispecie relativa a dipendente di una Cassa di Risparmio che, avendo compilato atti delicati che avrebbero potuto essere esposti al rischio di disguidi o smarrimenti, si era rifiutata di imbustarli).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)