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Sez. 4, Sentenza n. 38544 del 25/06/2008 Ud. (dep. 10/10/2008) Rv. 241022 - 01

PROVE - IMPRONTE DIGITALI | Accertamenti dattiloscopici compiuti dalla polizia giudiziaria - Natura dell'attività - Conseguenze in tema di diritto d'intervento del difensore.
Stato
decisa il 2008-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241022-01

PROVE - IMPRONTE DIGITALI

Gli accertamenti dattiloscopici compiuti dalla polizia giudiziaria, pur potendo costituire fonte di prova nel giudizio, non hanno carattere né formale, né sostanziale di perizia, ma s'inquadrano nell'attività preliminare d'accertamento e d'assicurazione delle prove, per l'espletamento della quale non è necessario venga garantita la presenza e l'intervento del difensore dell'indiziato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)