Sez. 3, Sentenza n. 7459 del 11/08/1997 (Rv. 506667 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Riconducibilità all'equità contemplata dall'art. 114 cod. proc. civ. - Esclusione - Conseguenze.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Il potere del giudice di merito di valutare il danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., non è riconducibile nell'ambito della decisione della causa secondo equità prevista dall'art. 114 cod. proc. civ. ed è indipendente dalla richiesta delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)