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Sez. 3, Sentenza n. 7459 del 11/08/1997 (Rv. 506667 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Riconducibilità all'equità contemplata dall'art. 114 cod. proc. civ. - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506667-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

Il potere del giudice di merito di valutare il danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., non è riconducibile nell'ambito della decisione della causa secondo equità prevista dall'art. 114 cod. proc. civ. ed è indipendente dalla richiesta delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)