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Sez. 3, Sentenza n. 2479 del 13/04/1985 (Rv. 440319 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ ALLE CAUSE DI RECESSO DEL LOCATORE PREVISTE DALLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE.*
Stato
decisa il 1985-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440319-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ ALLE CAUSE DI RECESSO DEL LOCATORE PREVISTE DALLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale a norma dell'art. 1 legge n. 742 del 1969, trova applicazione anche per le cause previste dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, di recesso del locatore per necessità, poiché tali cause non rientrano nei casi di inapplicabilità della sospensione previsti dall'art. 3 citata legge n. 742 del 1969, né nella richiamata elencazione dello art. 92 dell'ordinamento giudiziario, la cui tassatività non consente una interpretazione estensiva o analogica, mentre è irrilevante l'esclusione della sospensione in questione per le controversie di lavoro ed agrarie, alle quali le cause suindicate sono assimilate solo per il rito. (Conf 5616/83, mass n 430559).*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)