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Sez. 3, Sentenza n. 5530 del 10/09/1986 (Rv. 448046 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - CAUSE DI RECESSO DEL LOCATORE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448046-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - CAUSE DI RECESSO DEL LOCATORE - INCLUSIONE.*

L'art. 3 della legge n. 742 del 1969, stabilendo che la sospensione dei termini processuali dall'1 agosto al 15 settembre di ciascun anno non si applica, tra le altre, alle controversie previste dall'art. 429 cod. proc. civ. (sostituito dall'art. 409, nuovo testo, per effetto dell'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533), si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controversie che sono regolate dal rito del lavoro, facendo tale norma richiamo alla natura della causa e non al rito da cui essa รจ disciplinata. Conseguentemente le cause di recesso del locatore, ex art. 59 della legge n. 392 del 1978, non si sottraggono alla regola generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale. (Conf 110/86, mass n 443759; (Conf 3602/85, mass n 441207; (Conf 2479/85, mass n 440319).*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)