Sez. 3, Sentenza n. 4886 del 30/07/1986 (Rv. 447583 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - AMBITO DI APPLICAZIONE - FASE A COGNIZIONE ORDINARIA SUCCESSIVA A QUELLA SOMMARIA DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - INCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - AMBITO DI APPLICAZIONE - FASE A COGNIZIONE ORDINARIA SUCCESSIVA A QUELLA SOMMARIA DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - INCLUSIONE - LIMITI.*
In ordine alle controversie concernenti il venir meno di un rapporto di locazione, l'urgenza correlata all'emettendo provvedimento ricorre soltanto nella fase sommaria del procedimento per convalida di sfratto di cui agli artt. 657 e segg. cod. proc. civ.; mentre, conclusosi lo stesso con l'emissione (o il diniego) dell'ordinanza, nella successiva fase a cognizione ordinaria trova applicazione la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, salvo che la sollecita definizione della causa abbia riacquistato Rilevanza attraverso la specifica dichiarazione di urgenza, prevista dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario. (Conf 110/86, mass n 443759; (Conf 2479/85, mass n 440319; (Conf 5600/83, mass n 430537).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)