Sez. 3, Sentenza n. 324 del 16/01/1987 (Rv. 450075 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ.*
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, a norma dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, trova applicazione anche nelle cause di recesso del locatore previste dalla legge n. 392 del 1978, non rientrando esse né nelle ipotesi di inapplicabilità della sospensione indicate all'art. 3 della richiamata legge n. 742 del 1969, né nell'elencazione dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, la cui tassatività non consente una interpretazione estensiva o analogica; mentre è irrilevante che la sospensione in questione sia esclusa per le controversie di lavoro, alle quali le cause suindicate sono assimilabili esclusivamente per il rito. (Conf 3602/85, mass n 441207; (Conf 2479/85, mass n 440319; (Conf 4067/82, mass n 422040).*
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)