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Sez. 5, Sentenza n. 26851 del 18/12/2014 (Rv. 633714 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE | Parte sprovvista di assistenza tecnica - Invito del giudice alla nomina di un difensore - Necessità - Nei confronti della parte costituita in primo grado e contumace in appello - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633714-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE

Nel processo tributario, l'obbligo del giudice di fissare al contribuente, che ne sia privo, un termine per la nomina di un difensore, previsto per le controversie di valore eccedente Euro 2.582, 28, dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sussiste nella sola ipotesi in cui la parte sia "ab initio" sfornita di assistenza tecnica, non anche nell'ipotesi in cui la parte, regolarmente assistita in primo grado dal proprio difensore, abbia inteso rimanere contumace nel successivo giudizio d'appello.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)