Sez. 1, Sentenza n. 4914 del 07/07/2000 Cc. (dep. 10/08/2000) Rv. 216753 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Pluralità di provvedimenti emessi dal tribunale sia in composizione monocratica che collegiale - Criterio fissato dall'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità anche in ipotesi di provenienza dei provvedimenti da Tribunali diversi - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
In tema di competenza all'esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, il criterio previsto dall'art. 665 comma 4 cod. proc. pen. (prevedente la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo) va integrato col criterio di cui al successivo comma 4 bis del medesimo articolo (introdotto dal d. lgs. n. 51 del 1998), secondo il quale, in relazione a provvedimenti emessi dal Tribunale in composizione monocratica e in composizione collegiale, competente all'esecuzione è in ogni caso il collegio, atteso che tale ultima disposizione è applicabile non solo nell'ipotesi di provvedimenti provenienti dal medesimo Tribunale, ma anche in quella di provvedimenti emessi da Tribunali diversi. (Nella specie, dovendosi eseguire un provvedimento emesso dal Tribunale di Piacenza in composizione collegiale ed un provvedimento emesso dal Pretore di Casale Monferrato, la S. C. ha ritenuto la competenza del Tribunale di Piacenza in composizione collegiale, benché il provvedimento del pretore fosse divenuto irrevocabile per ultimo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 n. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 4 n. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 206
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)