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Sez. 1, Sentenza n. 18938 del 21/02/2001 Cc. (dep. 26/04/2001) Rv. 218814 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Pluralità di provvedimenti da eseguire - Regola dell'attribuzione dell'esecuzione al tribunale in composizione collegiale - Applicabilità nel solo caso di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale.
Stato
decisa il 2001-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218814-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

La regola fissata nell'art.665, comma 4 bis. c.p.p., secondo cui "se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio", deve ritenersi riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale, rimanendo altrimenti ferma la regola generale dettata dal precedente comma 4, in base alla quale, ove l'esecuzione riguardi provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice, monocratico o collegiale che sia, dal quale è stato pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. (Nello stesso senso, sez.I, c.c.30 gennaio 2001 n.285, confl. comp. in proc.Penta, non mass.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)