Sez. L, Sentenza n. 9541 del 23/09/1998 (Rv. 519101 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Comunicazione della modalità di applicazione dei criteri - Finalità - Omissione - Conseguenze - Inefficacia dei licenziamenti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In materia di licenziamenti collettivi, la sanzione di inefficacia del licenziamento prevista all'art. 5 della legge n. 223 del 1991 per violazione delle procedure richiamate dall'art. 4, comma dodicesimo, deve intendersi applicabile anche in caso di violazione dell'art. 4, comma nono, che prevede la comunicazione da parte del datore di lavoro agli uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali dell'elenco dei lavoratori posti in mobilità, con la puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, secondo un'interpretazione aderente sia alla lettera della norma, sia alla finalità della legge di rendere trasparente l'esercizio del potere di recesso, consentendo alle organizzazioni sindacali, agli uffici del lavoro e soprattutto ai lavoratori interessati di controllare la regolarità dell'esercizio del potere datoriale e della scelta che lo precede. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto necessaria la comunicazione in questione in un caso in cui l'accordo sindacale si era limitato ad identificare nominativamente i lavoratori selezionati per la riduzione di personale).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)