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Sez. 3, Sentenza n. 1058 del 04/02/1987 (Rv. 450617 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - LEGGE N.203 DEL 1982 - RAPPORTI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE - SENTENZE ESECUTIVE - INAPPLICABILITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA - MIGLIORAMENTI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450617-01

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - LEGGE N.203 DEL 1982 - RAPPORTI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE - SENTENZE ESECUTIVE - INAPPLICABILITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA - MIGLIORAMENTI - INCLUSIONE.*

L'inapplicabilità della legge n. 203 del 1982 sui contratti agrari ai rapporti che, al momento della sua entrata in vigore, siano già decise con sentenza esecutiva (quale quella d'appello), non trova deroga in relazione alla disciplina dei miglioramenti stabilita dalla nuova legge, non essendo riconoscibile alla previsione del settimo comma dell'art. 17 della legge stessa - che contempla l'applicabilità nuovo regime anche per le opere di cui al primo comma dell'art. 16. Del nuovo regime anche per le opere di cui al primo comma dell'art. 16, previste nel contratto e concordate dalle parti, o comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della legge medesima - un carattere di retroattività idoneo a superare la condizione ostativa posta dall'art. 53. (V 4555/85, mass n 442012; (V 3796/83, mass n 428706).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)