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Sez. 3, Sentenza n. 31415 del 15/01/2016 Ud. (dep. 21/07/2016) Rv. 267518 - 01

ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Interrogatorio di persona in stato di detenzione - Documentazione mediante registrazione - Necessità - Nozione di detenzione - Detenzione e arresti domiciliari - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267518-01

ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

L'obbligo di registrazione dell'interrogatorio della persona in stato di detenzione, previsto dall'art. 141 bis cod. proc. pen., si applica alla condizione di detenzione inframuraria o in luoghi di cura diversi dal carcere e non nel caso di pena o di misura cautelare in esecuzione domiciliare. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'obbligo per l'interrogatorio di un collaboratore di giustizia ristretto in regime di arresti domiciliari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)