Sez. 6 - , Sentenza n. 56731 del 19/07/2018 Ud. (dep. 17/12/2018) Rv. 274780 - 01
ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Documentazione mediante riproduzione audiovisiva o fonografica – Mancanza – Inutilizzabilità dell’interrogatorio nei confronti del dichiarante – Sussistenza – Inutilizzabilità nei confronti dei terzi – Esclusione.
ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
In tema di interrogatorio di persona in stato di detenzione che si svolga fuori udienza, l'obbligo di documentazione integrale previsto dall'art. 141-bis cod. proc. pen. dev'essere osservato, a pena di inutilizzabilità, quando si tratta di assumere dichiarazioni sui fatti nei quali il dichiarante stesso sia coinvolto in qualità di imputato o di indagato, anche in procedimento connesso, atteso che la disposizione é diretta a garanzia dei diritti dell'indagato e non di altri soggetti, come i chiamati in correità, nei cui confronti, pertanto, non opera l'inutilizzabilità predetta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)