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Sez. U, Sentenza n. 9 del 25/03/1998 Cc. (dep. 30/06/1998) Rv. 210803 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Interrogatorio reso da persone detenute fuori di udienza - Documentazione mediante riproduzione audiovisiva o fonografica - Mancanza - Inutilizzabilità dell'interrogatorio.
Stato
decisa il 1998-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210803-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Qualunque dichiarazione resa in sede di interrogatorio, anche se reiterato o effettuato con le modalità del confronto, da persona detenuta, quale che sia il titolo detentivo, e anche se relativa a fatti privi di connessione o di collegamento con quelli per cui l'interrogatorio è stato disposto, deve essere documentata con le formalità previste dall'art. 141-bis cod. proc. pen. a salvaguardia di chiunque possa essere coinvolto in ipotesi comportanti eventuali responsabilità penali. Ne consegue che, mancando la riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio o in assenza delle previste forme alternative ad essa, l'atto è colpito dalla sanzione di inutilizzabilità sia nei confronti della persona che lo rende, sia nei confronti di terzi, in quanto è la registrazione, e non il verbale, redatto contestualmente in forma riassuntiva, a far prova delle dichiarazioni rese dalla persona detenuta; e tale inutilizzabilità impedisce la valutazione dell'atto sia nel dibattimento a fini probatori, sia in rapporto ad ogni altra decisione da adottare nei riti alternativi, sia in fase di indagini preliminari, come elemento apprezzabile a fini dell'adozione di provvedimenti cautelari e come presupposto per il compimento di ulteriori indagini. (In motivazione, la S.C. ha precisato che: 1)- per interrogatorio deve intendersi quello reso davanti all'autorità giudiziaria dall'indagato o da persona imputata in un procedimento connesso o di reato collegato, restando esclusi, dall'ambito di operatività della norma, le sommarie informazioni o le dichiarazioni rese alla P.G. a norma degli artt. 350 e 351 cod. proc. pen., nonché gli interrogatori assunti da quest'ultima su delega del P.M., le dichiarazioni spontaneamente rese al P.M. o al giudice e gli interrogatori resi in udienza; 2)- per stato di detenzione deve intendersi la condizione materiale di restrizione, per esecuzione pena, per applicazione di misure cautelari o per provvedimenti custodiali temporanei, in un istituto di custodia o di pena o in un luogo di cura esterno ad esso e, ove eccezionalmente consentita, negli uffici di polizia giudiziaria, nonché la condizione di internamento conseguente all'applicazione di misure di sicurezza, provvisorie o definitive, ma non lo stato della persona soggetta agli arresti domiciliari, né quello del minorenne obbligato alla permanenza in casa né, infine, quello del condannato affidato in prova al servizio sociale, ammesso alla semilibertà o fruente di licenza o permesso premio). (Conf. Sez. un., c.c. 25 marzo 1998 n. 10, Savino, non massimata sul punto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 141 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)