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Sez. 1, Sentenza n. 41761 del 16/09/2013 Cc. (dep. 09/10/2013) Rv. 256985 - 01

ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Interrogatorio di persona detenuta - Collaboratore di giustizia ammesso al programma di protezione e trasferito in località protetta - Stato di detenzione - Esclusione - Applicabilità del regime di cui all'art. 141 bis cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256985-01

ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Le particolari forme di documentazione prescritte a pena di inutilizzabilità dall'art. 141 bis cod. proc. pen. riguardano l'interrogatorio reso fuori udienza da persona che si trovi in stato di "detenzione", per cui, data l'accezione che nel nostro ordinamento deve riconoscersi a tale locuzione, non può essere considerato detenuto il collaboratore di giustizia che, ammesso al programma di protezione previsto dall'art. 11 del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, sia trasferito in luogo protetto, dato che egli non perde la libertà personale ma, tutt'al più, subisce limitazioni della propria libertà di domicilio o di circolazione, in base a un programma predisposto a salvaguardia della sua incolumità, liberamente accettato e sottoscritto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 quater, Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)