Sez. L, Sentenza n. 5597 del 26/10/1982 (Rv. 423344 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - LIMITAZIONE DELL'ORARIO - APPLICABILITÀ AL PERSONALE DIRETTIVO - ESCLUSIONE - LIMITI - DURATA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO DI DETTO PERSONALE - RAGIONEVOLEZZA - NECESSITÀ - CONTROLLO RELATIVO DA PARTE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - CRITERI - CIRCOSTANZE COMPORTANTI IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI RAGIONEVOLEZZA - PROVA - ONERE DEL DIPENDENTE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - LIMITAZIONE DELL'ORARIO - APPLICABILITÀ AL PERSONALE DIRETTIVO - ESCLUSIONE - LIMITI - DURATA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO DI DETTO PERSONALE - RAGIONEVOLEZZA - NECESSITÀ - CONTROLLO RELATIVO DA PARTE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - CRITERI - CIRCOSTANZE COMPORTANTI IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI RAGIONEVOLEZZA - PROVA - ONERE DEL DIPENDENTE.*
La normativa dell'art. 1, comma secondo, del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, che esclude l'applicabilità al personale direttivo delle Disposizioni che limitano l'orario di lavoro, deve essere intesa - in base ai principi enunciati nella sentenza n. 101 del 1975 della Corte costituzionale - nel senso che il limite quantitativo globale sussiste pur sempre anche per il personale direttivo, in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori. Pertanto, è consentito al giudice di esercitare il controllo sulla ragionevolezza della durata della prestazione di lavoro pretesa dall'imprenditore, avuto riguardo alla natura delle funzioni svolte ed alle effettive condizioni ed esigenze del servizio secondo i vari tipi d'impresa, mentre l'Onere di provare le circostanze che comportino il superamento del limite di ragionevolezza anzidetto grava sul dipendente. (Conf 54/82, mass n 417738; (Conf 550/81, mass n 411026; (Conf 399/81, mass n 410867).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)