Sez. 3, Sentenza n. 24043 del 02/03/2006 Cc. (dep. 12/07/2006) Rv. 234468 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Origine e provenienza del prodotto - Rilevanza ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 517 cod. pen. - Necessità che riverberi sulla qualità del prodotto - Fondamento.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, con l'espressione origine o provenienza del prodotto il legislatore ha inteso fare riferimento alla provenienza del prodotto da un determinato produttore e non da un determinato luogo, atteso che l'origine e la provenienza sono funzionali al terzo requisito costituito dalla qualità dell'opera o del prodotto garantita da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517, Legge 24/12/2003 num. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)