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Sez. 3, Sentenza n. 166 del 28/09/2007 Ud. (dep. 07/01/2008) Rv. 238560 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Indicazione del luogo di fabbricazione del prodotto - Falsità della stessa - Integrazione del reato di cui all'art. 517 cod. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238560-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI

In tema di reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 cod. pen, l'imprenditore non ha l'obbligo di indicare sull'oggetto quale sia il luogo di fabbricazione dello stesso, ma qualora tale indicazione sia apposta, la falsità della stessa è idonea di per sé sola a trarre in inganno sull'origine del prodotto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 49 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)