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Sez. L, Sentenza n. 823 del 09/02/1989 (Rv. 461845 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - COMUNICAZIONE DEI MOTIVI DEL LICENZIAMENTO - PRINCIPIO DELLA IMMODIFICABILITÀ DELLA CONTESTAZIONE - PORTATA.*
Stato
decisa il 1989-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461845-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - COMUNICAZIONE DEI MOTIVI DEL LICENZIAMENTO - PRINCIPIO DELLA IMMODIFICABILITÀ DELLA CONTESTAZIONE - PORTATA.*

In tema di comunicazione dei motivi del licenziamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 604 del 1966, vige il principio della immodificabilità della contestazione, nel senso che non è consentito al datore di lavoro, nel giudizio susseguente al licenziamento, addurre elementi modificativi della condotta posta a base della contestazione, o circostanze del tutto autonome, ma soltanto mere circostanze confermative od integrative del fatto contestato, applicandosi detto divieto anche alle circostanze ed agli elementi volti ad evidenziare il vincolo teleologico o l'unicità del disegno criminoso in relazione ad una pluralità di illeciti singolarmente contestati. (V 5308/85, mass n 442567; (V 2500/84, mass n 434515; (V 2134/84, mass n 434172; (V 3084/83, mass n 427989).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)