Sez. 3, Sentenza n. 4488 del 22/08/1985 (Rv. 441950 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DELLA COSA LOCATA - CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DELLA COSA LOCATA - CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
Il disposto di cui all'art. 1587, primo comma, cod. civ. - per il quale il conduttore deve osservare, nel servirsi della cosa per l'uso determinato, la diligenza del buon padre di famiglia - è sempre operante nel corso del rapporto, indipendentemente dall'Obbligo, ex art. 1590 cod. civ.,- di restituire la cosa medesima, al termine del rapporto, nello stesso stato in cui l'ha ricevuta. Conseguentemente, il mutamento di destinazione della res locata, specie ove alteri gli elementi strutturali del bene in modo da renderlo diverso da quello originario, può costituire causa legittima di risoluzione del contratto ove il giudice del merito - cui è riservato il relativo apprezzamento - reputi che le modifiche apportate sostanziano un abuso nell'utilizzazione del bene locato, ovvero alterino, con gli elementi strutturali della cosa locata, anche l'equilibrio economico-giuridico del contratto in danno del locatore. (Conf 2794/84, mass n 434827; (Conf 6108/81, mass n 416907.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)