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Sez. 2, Sentenza n. 5221 del 29/07/1983 (Rv. 430094 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA CASA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA - ALIENAZIONE DELLA COSA PER EVITARE IL DANNO - AZIONE DI RISOLUZIONE - COMPATIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430094-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA CASA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA - ALIENAZIONE DELLA COSA PER EVITARE IL DANNO - AZIONE DI RISOLUZIONE - COMPATIBILITÀ.*

La preclusione dell'Azione di risoluzione della vendita, posta dall'art. 1492, comma terzo, cod. civ., a carico del compratore che abbia alienato la cosa affetta da vizi, non consegue in ogni caso ed automaticamente alla avvenuta alienazione, ma si verifica solo quando questa costituisce univoca manifestazione della volontà dell'acquirente di accettare la cosa nonostante la presenza del vizio e di dare il suo benestare alle condizioni della cosa stessa, e deve, pertanto, escludersi quando l'alienazione sia compiuta al fine di evitare il danno. (Conf 111/82, mass n 417794; (Conf 347/80, mass n 403739; (Conf 5407/79, mass n 401995; (Conf 1712/78, mass n 391124; (Conf 2007/77, mass n 385731).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)