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Sez. 3, Sentenza n. 1637 del 28/04/1975 (Rv. 375243 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRANSAZIONE - RINUNCIA A DIRITTI FUTURI - ESCLUSIONE - SOPRAVVENUTA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375243-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRANSAZIONE - RINUNCIA A DIRITTI FUTURI - ESCLUSIONE - SOPRAVVENUTA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA - INAPPLICABILITA.*

Quando le parti sostituiscono all'originario contratto di affitto di fondi rustici una transazione, dando luogo ad una novazione oggettiva, non si ha, propriamente, una rinuncia ai diritti futuri relativi all'affitto, ma, soltanto, una situazione posta liberamente in essere dalle parti e diversa da un rapporto di affitto, nella quale mancano le condizioni perche possano sorgere dei diritti in forza della legislazione vincolistica sopravvenuta. (V 93/74, mass n 367637).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1628, Cod. Civ. art. 1965, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)