Sez. 3, Sentenza n. 3045 del 17/11/1998 Cc. (dep. 15/01/1999) Rv. 212204 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine per la trasmissione degli atti al tribunale della libertà - Decorrenza - Indicazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di misure cautelari personali, il termine previsto dall'art. 309 comma quinto cod. proc. pen., entro il quale gli atti devono pervenire al Tribunale del riesame, decorre dal giorno di presentazione dell'istanza a detto Tribunale, e non da quello di arrivo dell'avviso, a cura del Presidente del Tribunale stesso, all'autorità procedente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)