Sez. 1, Sentenza n. 275 del 23/01/1985 (Rv. 438499 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE - ESERCIZIO DA PARTE DEL GIRATARIO - PRESCRIZIONE DEL TITOLO - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE - ESERCIZIO DA PARTE DEL GIRATARIO - PRESCRIZIONE DEL TITOLO - ESCLUSIONE.*
Il giratario di un assegno bancario (o di una cambiale) che intende esercitare l'Azione causale è tenuto a restituire il titolo "impregiudicato", cioè idoneo ad essere utilizzato dal debitore come titolo valido ed efficace per l'Azione cartolare che possa competergli. Ciò implica che l'Azione è preclusa quando si sia verificato l'esaurimento dell'efficacia dell'assegno come titolo di credito per intervenuta prescrizione, giacché questa pur escludendo la possibilità che il debitore sia soggetto alla eventualità di un duplice pagamento dell'unico debito, gli preclude l'Esercizio dell'Azione cartolare contro i propri giranti. (Conf 493/81, mass n 410967; (Conf 3857/76, mass n 382775; (Conf 3629/76, mass n 382363).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)