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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 1 febbraio 1979, causa 17/78

Decisione
decisa il 1979-02-01
ECLI
ECLI:EU:C:1979:24

Epigrafe

Nella causa 17/78, FAUSTA DESHORMES, NATA LA VALLE, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, Drève du Caporal 13 A, con gli avvocati Marcel Grégoire e Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Tony Biever, Bd. Grande-Duchesse Charlotte, 83, ricorrente, contro COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Joseph Griesmar, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Mario Cervino, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto la domanda intesa ad ottenere la condanna della convenuta a tener conto, nel calcolo della pensione d'anzianità della ricorrente, dei periodi di lavoro da questa effettuati, prima della sua nomina in ruolo, in base a contratti che le attribuivano la qualifica di «esperta» e di «ausiliaria», nonché l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo amministrativo, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; M. Sørensen e A. Touffait, giudici; avvocato generale: G. Reischl; vice cancelliere: J. A. Pompe, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
La sig.ra Deshormes entrava in servizio presso la Commissione CEE, nella divisione «Informazione universitaria — Gioventù — Cultura popolare» dipendente dall'Ufficio Stampa e Informazioni delle Comunità, in data 1o gennaio 1961. Essa veniva nominata in prova il 7 febbraio 1973 e ammessa in ruolo il 1o settembre 1973; in precedenza, la sua posizione amministrativa era stata definita in base a contratto (5 contratti — compresi i rinnovi — che le attribuivano la qualifica di «esperta», dal 1o gennaio 1961 al 28 febbraio 1964; 11 contratti — idem — di agente ausiliaria, dal 1o marzo 1964 al 31 dicembre 1968; 3 contratti — idem — di agente temporanea, dal 1o gennaio 1969 al 31 dicembre 1971, e altri due della stessa natura — idem — dal 1o gennaio 1972 al 31 dicembre 1972).
paragrafo 2
Il 18 luglio 1977, la Deshormes scriveva al presidente della Commissione per proporre reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, contro una nota del direttore del personale con cui era stata respinta la sua richiesta che venissero presi in considerazione, nel calcolo della sua pensione d'anzianità, gli anni durante i quali essa aveva lavorato per la Commissione in qualità di «esperta» o di «ausiliaria». Poiché questo reclamo, protocollato dall'amministrazione il 20 luglio 1977, veniva tacitamente respinto, l'interessata proponeva a questa Corte il ricorso ora in esame, pervenuto in cancelleria il 17 febbraio 1978. Il 16 febbraio, la ricorrente riceveva una lettera della Commissione con la quale il suo reclamo veniva respinto espressamente.
paragrafo 3
La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Seconda Sezione della Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente, nell'atto introduttivo, conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«1. Dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo. 2. Statuire che la natura giuridica dei contratti conclusi dalla convenuta con la ricorrente, per i periodi di lavoro 1o gennaio 1961 - 31 dicembre 1968 e 1o gennaio - 30 novembre 1972, è quella di contratti di dipendente temporanea o, in subordine, statuire che, per il calcolo della pensione d'anzianità della ricorrente, detti periodi vanno assimilati a periodi di lavoro compiuti come dipendente di ruolo o, quanto meno, come dipendente temporanea. 3. Condannare la convenuta a tener conto, per il calcolo della pensione d'anzianità della ricorrente, dei periodi di lavoro 1o gennaio 1961 - 31 dicembre 1968 e 1o gennaio - 30 novembre 1972. 4. Annullare il silenzio-rifiuto opposto al reclamo della ricorrente registrato il 20 luglio 1977. 5. Porre le spese a carico della convenuta».
paragrafo 3
La convenuta, nel controricorso, conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
«1. Dichiarare il ricorso irricevibile. 2. In ogni caso, respingerlo».
paragrafo 5
Nella replica, la ricorrente conclude nei seguenti termini:
paragrafo 6
«In via principale, la ricorrente chiede alla Corte di accogliere le conclusioni formulate nel ricorso, precisando inoltre, se necessario, che i periodi di lavoro 1o gennaio 1961 - 31 dicembre 1968 e 1o gennaio 1972 - 30 novembre 1972 vanno presi in considerazione nel computo degli anni di servizio maturati dalla ricorrente ai sensi dell'art. 77, 1o comma, dello Statuto o, quanto meno, assimilati a dette annualità»,
paragrafo 7
«In subordine, prima di statuire nel merito, autorizzare la ricorrente a provare con ogni mezzo, compresa la deposizione di testimoni, che durante il periodo1o gennaio 1961 - 28 febbraio 1964 (cosiddetto periodo di lavoro in qualità di “esperta”) essa ha svolto la propria attività alle dipendenze della convenuta a tempo pieno e in rapporto di subordinazione e, in particolare, ch'essa era sottoposta, nello svolgimento dei suoi compiti, alle stesse direttive e norme amministrative che valevano per i dipendenti di ruolo»,
paragrafo 8
ed indica i nomi di quattro eventuali testimoni.
paragrafo 9
Nella controreplica, la convenuta conferma le proprie precedenti conclusioni.

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità

paragrafo 1
La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso deducendo tre motivi: a suo avviso,
paragrafo 2
l'interesse della ricorrente è puramente eventuale, non «attuale», in quanto essa non è in grado di provare fin d'ora la propria legittimazione a ricevere una pensione d'anzianità; gli atti amministrativi richiamati e prodotti in causa dalla ricorrente (lettere dei sigg. Pratley e Baxter) sono semplici «informazioni» fornite dall'amministrazione o «atti preparatori» di una eventuale decisione; essi non fanno altro che dare ragguagli circa le «intenzioni» o gli «orientamenti» dell'amministrazione quanto all'eventuale decisione; è perciò dubbio che si tratti di atti recanti pregiudizio; in subordine, qualora venisse ammesso il contrario, si deve osservare che la ricorrente non ha rispettato i termini, poiché il suo reclamo precontenzioso contro la lettera del sig. Pratley è stato proposto solo a distanza di dieci mesi e anche il suo ricorso giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione alle sue pretese dall'agosto 1976 è stato tardivo.
paragrafo 3
La ricorrente replica che:
paragrafo 4
essa ha interesse ad agire contro un atto mediante il quale viene deciso che un dato periodo di lavoro non può essere preso in considerazione nel calcolo dell'anzianità ai fini della pensione, e che influisce immediatamente e direttamente sulla sua situazione giuridica, anche se tale atto produrrà effetti soltanto in futuro; il diritto alla pensione si acquista, infatti, in periodo di attività; a seconda delle decisioni adottate dall'amministrazione durante tale periodo, i dipendenti saranno indotti a provvedere o meno, personalmente, prima che sia troppo tardi, con disposizioni complementari, alla propria pensione; quanto agli atti che possono recare pregiudizio è incontestabile che fra questi rientra il silenzio-rifiuto opposto al reclamo della ricorrente; la discussione relativa alla natura delle lettere dei sigg. Pratley e Baxter si rivela, quindi, del tutto irrilevante; quanto al rispetto dei termini, la convenuta pretende porre in tal modo la ricorrente in una inaccettabile alternativa: essa si sarebbe rivolta alla Corte troppo presto (se le lettere costituissero semplici informazioni), ovvero troppo tardi (se esse fossero atti recanti pregiudizio); quanto alla prima richiesta, in data 13 agosto 1976, essa non era una formale domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, bensì una semplice nota e la parziale mancanza di risposta a questa nota entro il termine di quattro mesi non costituiva, perciò, una tacita decisione di rigetto; infine, qualora si consideri che le due lettere in questione formano un tutto unico, sarebbe normale ammettere che il dipendente agisca soltanto dopo il ricevimento della seconda, la quale chiarisce completamente la posizione assunta dall'amministrazione e risponde in merito a tutte le pretese dell'interessata.
paragrafo 5
La convenuta ribatte che:
paragrafo 6
ai sensi della giurisprudenza della Corte, secondo cui al dipendente che si trovi in una determinata posizione amministrativa non può riconoscersi un sufficiente interesse ad agire per quanto riguarda i diritti inerenti ad un'altra posizione amministrativa, il ricorso potrebbe essere dichiarato ricevibile soltanto a condizione che il rapporto d'impiego della ricorrente fosse già cessato; la ricorrente non può quindi vantare che diritti eventuali, in via di costituzione, subordinati alla condizione sospensiva dall'ammissione al trattamento di quiescenza; le lettere 14 settembre 1976 e 30 giugno 1977, che sono «semplici manifestazioni d'intenzioni», non sono impugnabili. Ammesso, tuttavia, ch'esse costituiscano provvedimenti perfettamente efficaci, è contro di esse, e non contro la decisione di rigetto del reclamo, che il ricorso, per essere ricevibile, avrebbe dovuto dirigersi; il reclamo, la cui natura non può essere contestata in base al contenuto, è stato proposto tardivamente.

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › B — Nel merito

paragrafo 1
La ricorrente sostiene che:
paragrafo 2
i contratti da essa stipulati con la convenuta sono stati illegittimamente qualificati come contratti di «esperta» e poi di «ausiliaria»; si tratta, infatti, di contratti in forza dei quali la ricorrente «occupava, in un rapporto di subordinazione e a tempo pieno, un posto permanente, compreso dal 1963 nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all'istituzione convenuta», definizione corrispondente, sul piano giuridico, a quella di contratti di agente temporaneo; la convenuta ha quindi ignorato il principio secondo cui la qualificazione legale dei contratti prevale su quella loro data dalle parti; ma anche ammesso che la Corte non riconosca a detti contratti la natura di contratti di agente temporanea, in primo luogo la convenuta non poteva lecitamente fruire delle prestazioni della ricorrente in base a un contratto di «esperta», e poi di «ausiliaria», rinnovato dopo un periodo intermedio durante il quale l'interessata lavorava come agente temporanea; in secondo luogo, il fatto ch'essa abbia omesso di regolarizzare la posizione della ricorrente allorché se ne era presentata la possibilità costituisce un illecito; per la ricorrente ne è derivato un danno, del quale essa chiede il risarcimento; in subordine, i 12 anni di lavoro svolto alle stesse condizioni degli altri dipendenti vanno assimilati a periodi di lavoro maturati in qualità di agente temporaneo; conseguentemente, il rifiuto di tenerne conto ai fini del calcolo della pensione d'anzianità costituisce violazione dei principi di «equità, parità di trattamento, giustizia distributiva e sana amministrazione».
paragrafo 3
La convenuta oppone che:
paragrafo 4
il criterio per distinguere fra agente temporaneo e agente ausiliario non è costituito dall'esistenza di un rapporto di subordinazione, bensì dal fatto che «il primo occupa un posto permanente compreso nella tabella degli organici, mentre il secondo esercita la propria attività senza essere assegnato ad un posto compreso in detta tabella»;
paragrafo 5
la ricorrente non può quindi rivendicare, date le circostanze di fatto, la qualifica di agente temporanea, né per il periodo 1o gennaio 1961 - 28 febbraio 1964, né per i periodi coperti dai contratti di agente ausiliaria.
paragrafo 6
Anzitutto, non esiste alcun nesso di causalità fra il danno che risulterebbe dal rifiuto di tener conto, ai fini della pensione, del periodo gennaio 1961 - febbraio 1964 e la pretesa «colposa illiceità» del fatto di fruire delle prestazioni della ricorrente in base a un contratto che attribuiva a quest'ultima la qualifica di «esperta».
paragrafo 7
Inoltre, la nomina ad «agente ausiliaria» dopo un periodo di lavoro di tre anni in qualità di «agente temporanea» non è in contrasto con quanto disposto dall'art. 8, 2o comma, del «Regime applicabile agli altri agenti».
paragrafo 8
Pur riconoscendo che ìl protrarsi al di là di un anno del rapporto di lavoro in qualità di agente ausiliario è illegale, la convenuta assume che ciò non implica il suo obbligo di risarcire, quanto meno nella misura delle pretese della controparte, un danno puramente eventuale.
paragrafo 9
Infine, alla convenuta non si può far carico di essere venuta meno al suo dovere di assistenza, né di alcuna colpa.
paragrafo 10
Il fatto che la ricorrente abbia lavorato alle stesse condizioni degli altri dipendenti non consente l'assimilazione con questi ultimi. Infine, l'applicazione troppo estensiva di principi come quelli della parità di trattamento o dell'equità, nel senso di tener conto dei periodi di lavoro effettuati in qualità di ausiliaria, si risolverebbe in una discriminazione nei confronti di altri pensionati, contrastante col diritto positivo.
paragrafo 11
La ricorrente replica che:
paragrafo 12
per il periodo 1o gennaio 1961 - 28 febbraio 1964, la stessa convenuta ha ammesso l'esistenza di un rapporto di subordinazione; inoltre, dal 1963, la ricorrente ha svolto compiti inerenti ad un posto permanente compreso nella tabella degli organici; da queste due constatazioni risulta che il contratto va qualificato come contratto di agente temporanea; per i periodi 1o marzo 1964 - 31 dicembre 1968 e 1o gennaio 1962 - 30 novembre 1972, l'obiezione basata sulla circostanza che, in seguito a concorso, il posto non era più vacante, è infondata in fatto, poiché, se è vero che un altro candidato veniva nominato a tale posto, è però la ricorrente che continuava ad esercitare, da sola, le relative mansioni; la ricorrente conferma quindi il suo punto di vista circa la qualificazione legale del contratto in questione e della situazione amministrativa per essa derivante da tale contratto, che era sostanzialmente, durante i due anni in cui essa lavorava come agente ausiliaria, quella di agente temporanea; essa sostiene poi che il comportamento illecito della convenuta costituisce anche una colpa, in quanto implicante sottrazione agli obblighi che incombono a qualsiasi datore di lavoro, fra l'altro in materia di pensioni; la stessa anormalità della precaria situazione della ricorrente prova che la Commissione è venuta meno al proprio dovere di assistenza ed ha tenuto un comportamento colposo; il nesso di causalità fra questo e il danno (diretto e certo) è evidente: la ricorrente chiede infatti riparazione per la mancata regolarizzazione della sua posizione amministrativa, dalla quale è derivato un indebito arricchimento della convenuta; la situazione eccezionale in cui si trova la ricorrente giustifica l'applicazione, ammessa dalla Corte (sentenza 15 marzo 1973, causa 37/72, Marcato, Racc. pag. 361), del principio dell'equità; l'argomento secondo cui una soluzione equitativa si risolverebbe in una contraddizione col diritto positivo e in una discriminazione a danno di terzi è inammissibile.
paragrafo 13
La convenuta ribatte, quanto a ciascuno dei tre mezzi fatti valere dalla controparte, che:
paragrafo 14
anche se, in ipotesi, la natura giuridica dei contratti che attribuivano alla ricorrente la qualifica di «esperta» fosse quella di contratti d'impiego, ciò non implicherebbe necessariamente, sul piano statutario, ch'essi siano contratti di agente temporaneo, e non di agente ausiliario; secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 18/63, Racc. 1964, pag. 165), «il fatto non può prevalere sul diritto» e sulla qualificazione legale di un contratto; perciò, il fatto che la ricorrente esercitasse mansioni corrispondenti ad un posto permanente non consente di ritenere che l'interessata «occupasse» un posto del genere, il che trova conferma nella circostanza che, durante il periodo considerato, la sua retribuzione veniva imputata al capitolo del bilancio intitolato «agenti ausiliari»; non vi è coerenza fra la pretesa colpa (mancanza agli obblighi incombenti a qualsiasi datore di lavoro) e il risarcimento richiesto (applicazione del regime pensionistico stabilito dallo Statuto, tenendo conto del periodo coperto dai contratti di «esperta»). Senza negare l'illegittimità del proprio comportamento (conclusione di un contratto di «esperta», implicante un vincolo di subordinazione, e mantenimento in servizio della ricorrente, per anni, con la qualifica di agente ausiliaria), e in mancanza di prove da parte della ricorrente, la convenuta nega che tale comportamento costituisca una colpa; essa è disposta a provvedere all'iscrizione retroattiva della ricorrente al regime belga di previdenza sociale; costituirebbe un abuso delle nozioni di giustizia e di equità l'attribuire alla ricorrente diritti connessi alla qualifica di dipendente di ruolo o temporaneo per il motivo ch'essa ha esercitato mansioni di carattere permanente «come gli altri dipendenti».

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno svolto le proprie difese orali all'udienza del 9 novembre 1978 ed hanno risposto a quesiti rivolti loro dalla Corte.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 14 dicembre 1978.

SENTENZA › In diritto

punto 1
La ricorrente veniva assunta il 1o gennaio 1961 per occupare un posto nell'ambito della divisione «Informazione universitaria — Gioventù — Cultura popolare» presso l'Ufficio Stampa e Informazione della CECA, e inquadrata a livello equivalente al grado di amministratore principale;
punto 2
da allora, essa svolge nello stesso ufficio, che dipende ormai dalla Commissione, gli stessi compiti con le stesse responsabilità;
punto 3
dal 1o gennaio 1961 al 28 febbraio 1964, il suo rapporto con la Commissione era disciplinato da un contratto di «esperta», che veniva rinnovato cinque volte; dal 1o marzo 1964 al 31 dicembre 1968, da un contratto di «agente ausiliaria» ai sensi dell'art. 3 del «Regime applicabile agli altri agenti» della Comunità (in prosieguo, il «Regime») (categoria A, gruppo 1, 1o scatto e, a decorrere dal 1o marzo 1966, 2o scatto), rinnovato 11 volte; dal 1o gennaio 1969 al 31 dicembre 1971, da un contratto di «agente temporanea» ai sensi dell'art. 2 del «Regime» (categoria A, grado 5, 3o scatto), rinnovato tre volte; dal 1o gennaio 1972 al 30 novembre 1972, da un contratto di «agente ausiliaria», rinnovato due volte;
punto 4
il 1o dicembre 1972 la ricorrente veniva nominata in prova e, con decisione 22 ottobre 1973, ammessa in ruolo con effetto dal 1o settembre 1973.
punto 5
II 18 luglio 1977, la ricorrente inviava al presidente della Commissione delle Comunità europee, autorità avente il potere di nomina, un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, per ottenere che i periodi di lavoro da essa maturati in qualità di «esperta» o di «agente ausiliaria» fossero assimilati, ai fini del calcolo della sua pensione d'anzianità, a periodi di lavoro compiuti come dipendente di ruolo o come agente temporanea;
punto 6
con lettera 15 febbraio 1978, firmata da un membro della Commissione, le veniva risposto che, per il periodo durante il quale essa aveva lavorato come «esperta» (1o gennaio 1961 - 28 febbraio 1964), era necessario un ulteriore esame globale e, per i periodi durante i quali essa aveva avuto la qualifica di «agente ausiliaria» (1o marzo 1964 - 31 dicembre 1968 e 1o gennaio 1972), le si ricordava ch'essa aveva acquistato diritti relativi alla pensione nell'ambito del regime pensionistico belga, cui la Commissione aveva versato contributi;
punto 7
stando così le cose, il 17 febbraio 1978, l'interessata ha chiesto alla Corte l'annullamento della decisione negativa in merito al suo reclamo e la condanna della convenuta a tener conto, nel calcolo della sua pensione d'anzianità, dei periodi di lavoro 1o gennaio 1961 - 31 dicembre 1968 e 1o gennaio 1972 - 30 novembre 1972, ai sensi dell'art. 77, 1o comma, dello Statuto.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità

punto 8
La convenuta deduce tre motivi d'irricevibilità:
punto 9
anzitutto, essa sostiene che la ricorrente non può far valere un interesse attuale, o quanto meno certo, anche se futuro: essendo ancora in attività di servizio, essa non potrebbe, infatti, contestare in giudizio i criteri per la futura liquidazione della sua pensione, mentre è solo tale liquidazione, una volta intervenuta, che potrebbe essere sottoposta al sindacato giurisdizionale.
punto 10
Benché sia esatto che, prima del collocamento a riposo, evento futuro e incerto, i diritti alla pensione sono diritti eventuali, in via di quotidiana formazione, è altrettanto evidente che un atto amministrativo in cui venga deciso che un determinato periodo di lavoro non può essere preso in considerazione ai fini del calcolo della pensione d'anzianità incide immediatamente e direttamente sulla situazione giuridica dell'interessato, anche qualora tale atto dovesse produrre effetti solo in un secondo momento;
punto 11
se venisse accolta la prima eccezione d'irricevibilità, la ricorrente non potrebbe conoscere i propri diritti se non al momento del suo pensionamento e sarebbe posta, fino ad allora, in uno stato d'incertezza quanto alla propria situazione finanziaria, il che le impedirebbe di prendere immediatamente disposizioni personali atte ad assicurare il suo avvenire in modo per essa soddisfacente;
punto 12
da quanto precede risulta che la ricorrente, la quale è stata posta dall'Amministrazione in una situazione complessa, sul piano dello sviluppo della propria carriera, ha un attuale interesse giuridico, sufficiente per attribuirle la legittimazione a chiedere che venga fin d'ora precisato, sede giurisdizionale, un elemento incerto della propria situazione;
punto 13
il primo motivo d'irricevibilità va perciò disatteso.
punto 14
La convenuta sostiene, in secondo luogo, che la ricorrente si trova di fronte unicamente ad atti non idonei a produrre, per il momento, alcun effetto giuridico, in quanto compresi nella categoria delle informazioni amministrative o degli atti preparatori di una eventuale decisione;
punto 15
tali atti, quindi, non recherebbero pregiudizio alla ricorrente, in quanto non sarebbero altro che una dichiarazione d'intenzioni in merito ad una successiva decisione, circostanza che renderebbe il ricorso irricevibile.
punto 16
Ritenuto che la ricorrente ha un attuale interesse giuridico a far accertare se i periodi di lavoro da essa compiuti in qualità di «esperta» o di «ausiliaria» vadano inclusi nel computo dell'anzianità ai fini della pensione, non è necessario pronunciarsi in sede di ricevibilità sull'eccezione basata sul carattere preparatorio dell'atto impugnato, che sarà valutata nel merito, unitamente a tutti gli altri elementi del fascicolo;
punto 17
ne risulta che il secondo motivo d'irricevibilità non è pertinente e va perciò disatteso.
punto 18
La Commissione eccepisce, in terzo luogo, che il ricorso è irricevibile a causa della mancata osservanza, da parte della ricorrente, del termine stabilito dall'art. 91, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee, il quale subordina la ricevibilità del ricorso giurisdizionale alla previa presentazione di un reclamo all'autorità avente il potere di nomina, entro i tre mesi successivi alla data dell'atto recante pregiudizio all'interessato;
punto 19
nella fattispecie, contro tale atto — che era, secondo la convenuta, la lettera 14 settembre 1976 del capo della divisione «Diritti individuali, privilegi» della direzione del personale, in cui alle pretese della ricorrente veniva opposta l'impossibilità di riconoscere utile ai fini della pensione il tempo durante il quale l'interessata aveva lavorato come ausiliaria — sarebbe stato proposto reclamo soltanto il 20 luglio 1977, ossia 10 mesi dopo la data della suddetta lettera, il che renderebbe il ricorso irricevibile;
punto 20
la ricorrente non avrebbe nemmeno rispettato il termine di tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine per la risposta da parte dell'amministrazione (4 mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda dell'interessato) stabilito dall'art. 90, n. 2, dello Statuto per il reclamo contro il silenziorifiuto ai sensi del n. 1 dello stesso articolo;
punto 21
è con lettera 13 agosto 1976, che la ricorrente avrebbe chiesto al capo della divisione «Diritti individuali, privilegi» che il periodo di lavoro da essa maturato in qualità di «esperta» venisse assimilato, ai fini della pensione d'anzianità, a periodi di lavoro compiuti come dipendente di ruolo o agente temporanea;
punto 22
poiché il reclamo contro il tacito rigetto di tale domanda del 13 agosto 1976 è stato proposto solo il 20 luglio 1977, il successivo ricorso giurisdizionale dovrebbe, ai sensi dell'art. 91, n. 2, dello Statuto, essere dichiarato irricevibile.
punto 23
Dai documenti contenuti nel fascicolo risulta che si è avuto, nel 1976 e nel 1977, fra l'amministrazione della direzione del personale e la ricorrente, uno scambio di corrispondenza in merito ai diritti a pensione dell'interessata per i periodi di lavoro da essa compiuti in qualità di «esperta» e di «agente ausiliaria», ma i relativi atti rientrano nella categoria delle informazioni amministrative, in quanto non erano stati emanati dall'autorità avente il potere di nomina, come richiesto, dal «Regime», per le decisioni;
punto 24
il primo atto avente natura di decisione, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, è del 30 giugno 1977, è stato emanato dal direttore del personale e contiene il rifiuto di tener conto, ai fini del calcolo della pensione spettante in forza del regime comunitario, degli anni di servizio prestato dalla ricorrente alle dipendenze della Commissione, in qualità di «esperta»;
punto 25
La ricorrente ha presentato il 28 luglio 1977, al presidente della Commissione delle Comunità europee, contro tale atto che le reca pregiudizio, un reclamo in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, entro i termini stabiliti da tale norma;
punto 26
il ricorso giurisdizionale, proposto il 17 febbraio 1978, non è quindi tardivo, in quanto è stato rispettato il termine di 4 mesi fissato dall'art. 90, n. 2, per il caso di silenzio-rifiuto, cui si aggiunge quello di tre mesi contemplato dall'art. 91 per il ricorso a questa Corte;
punto 27
il secondo atto avente natura di decisione, firmato da un membro della Commissione in data 15 febbraio 1978, dichiara che i periodi durante i quali la ricorrente è stata assicurata come agente ausiliaria fanno sorgere, a suo favore, diritti alla pensione secondo la legislazione belga e non potrebbero, quindi, dar luogo a diritti alla pensione comunitaria;
punto 28
tale atto, che lascia d'altronde in sospeso la questione degli eventuali diritti acquistati dalla ricorrente in qualità di «esperta», costituisce senz'altro una nuova decisione, adottata da un'autorità gerarchicamente superiore a quella che aveva emanato la prima;
punto 29
non avendo carattere semplicemente confermativo, tale nuova decisione si sostituisce quindi alla prima;
punto 30
perciò, il ricorso del 17 febbraio 1978 è stato proposto entro i termini.
punto 31
Dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che il ricorso è ricevibile.

SENTENZA › In diritto › Nel merito

punto 32
La ricorrente fa carico alla convenuta di aver illegittimamente qualificato come contratti di «agente ausiliaria» gli atti che disciplinavano il loro reciproco rapporto;
punto 33
a suo avviso, poiché essa era stata assunta per occupare a tempo pieno, in rapporto di subordinazione, un posto permanente compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio riguardante l'istituzione convenuta, senza che si trattasse di sostituire un dipendente provvisoriamente impedito nell'esercizio delle sue funzioni, si sarebbe dovuto ritenere che detti atti avevano la natura di contratti di «agente temporanea».
punto 34
È necessario, da un lato, individuare le rispettive caratteristiche dei contratti di «agente ausiliario» e di «agente temporaneo» e, dall'altro, accertare quali siano state le mansioni della ricorrente e le condizioni in cui essa le svolgeva, per trarre da questo duplice esame le conseguenze relative alla posizione amministrativa dell'interessata.
punto 35
Ai sensi dell'art. 3 del «Regime», si considera «ausiliario» l'agente assunto per svolgere determinate funzioni in una istituzione senza essere assegnato a un posto compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa a detta istituzione, ovvero per sostituire un dipendente provvisoriamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni e il cui posto non ha potuto essere assegnato ad interim ad un altro dipendente;
punto 36
secondo l'art. 52, la durata effettiva del contratto dell'agente ausiliario non può superare la durata dell'interim del dipendente di ruolo o dell'agente temporaneo provvisoriamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni o, in tutti gli altri casi, la durata di un anno;
punto 37
la caratteristica di questo contratto è quindi la sua precarietà quanto alla durata, visto ch'esso può essere usato soltanto per assicurare una sostituzione momentanea o per consentire lo svolgimento di compiti amministrativi di carattere provvisorio o urgente ovvero non esattamente definiti;
punto 38
poiché la sua finalità consiste nel far svolgere compiti precari — per natura o a causa della mancanza di un titolare — a personale avventizio, è evidente che detto regime contrattuale non può essere applicato abusivamente, allo scopo di affidare, per lunghi periodi di tempo, compiti permanenti a detto personale, che verrebbe così impiegato in modo anormale e sottoposto a prolungate condizioni di incertezza.
punto 39
Quanto all'art. 2 del «Regime», esso definisce quattro categorie di «agenti temporanei» e nella fattispecie, ci si deve riferire a quella contemplata alla lett. b): «l'agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione»;
punto 40
il relativo contratto è caratterizzato dal fatto che l'agente assunto dovrà svolgere ben definiti compiti di carattere permanente, inerenti al pubblico impiego, corrispondenti ad un posto compreso nell'organigramma di un'istituzione comunitaria e menzionato nella relativa tabella allegata al bilancio;
punto 41
a norma dell'art. 8, 2o comma, e per gli stessi notivi che valgono per il contratto di agente ausiliario, questo contratto non può avere durata superiore a 2 anni e può essere rinnovato una sola volta per un anno al massimo;
punto 42
al termine di questo periodo, viene posto obbligatoriamente fine al rapporto di lavoro dell'agente temporaneo, sia con la cessazione dalle funzioni, sia con la nomina in ruolo.
punto 43
Il criterio per distinguere l'agente ausiliario dall'agente temporaneo risiede nel fatto che l'agente temporaneo occupa un posto permanente compreso nella tabella degli organici, mentre l'agente ausiliario, salvo il caso dell'interim, esercita un'attività amministrativa senza essere assegnato ad un posto compreso nella tabella degli organici.
punto 44
Si deve ora accertare, tenuto conto dei compiti svolti dalla ricorrente e dei dati di fatto, come vadano giuridicamente qualificati i contratti da essa stipulati con la convenuta.
punto 45
Detti compiti sono stati definiti nel senso che si trattava di creare centri di documentazione europea nelle università, di organizzare concorsi per i premi delle Comunità, di pubblicare tesi, di preparare programmi per le visite da parte di singole persone o gruppi presso la sede della Comunità;
punto 46
l'interessata ha cominciato ad assolverli il 1o gennaio 1961 e continua ad assolverli tuttora, dopo 18 anni, di guisa che è lecito ritenerli compiti permamenti, ben definiti, inerenti al pubblico impiego presso le Comunità.
punto 47
Il contratto di «agente ausiliaria» aveva effetto a partire dal 1o marzo 1964; ora, il 24 gennaio 1963, alla divisione «Affari universitari e culturali» veniva attribuito un posto di amministratore principale A 5/A 4, con mansioni corrispondenti ai compiti affidati alla ricorrente, compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all'istituzione convenuta;
punto 48
per l'assegnazione di detto posto veniva indetto un concorso generale, con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 gennaio 1965;
punto 49
benché la ricorrente fosse stata classificata prima in graduatoria nell'elenco degli idonei compilato dalla commissione giudicatrice in esito al concorso, e fosse stata proposta per la nomina dal suo direttore generale, in termini che erano particolarmente elogiativi per la qualità delle sue prestazioni, la sua esperienza, il suo attaccamento al lavoro, e sottolineavano la necessità di regolarizzare la sua posizione amministrativa, un altro candidato veniva prescelto e nominato al posto in questione;
punto 50
quest'altro candidato non occupava il posto messo a concorso, e le mansioni corrispondenti continuavano ad essere svolte dalla ricorrente;
punto 51
risulta quindi che, in ogni caso a decorrere dal 1o marzo 1964, data in cui cominciava ad avere effetto il primo contratto di agente ausiliaria, l'accordo che vincolava la ricorrente alla Commissione avrebbe dovuto essere trasformato in un contratto di agente temporanea, poiché l'interessata era assegnata ad un posto permanente, figurante nella tabella degli organici allegata al bilancio;
punto 52
il carattere formale dei vari contratti successivamente offerti dalla Commissione alla ricorrente non influisce sulla circostanza che l'interessata ha svolto le medesime mansioni fino alla sua nomina in ruolo, la quale non faceva che regolarizzare una situazione, troppo a lungo protrattasi, di dipendente temporanea di fatto;
punto 53
i contratti stipulati dalla Commissione con la ricorrente dal 1o marzo 1964 vanno perciò considerati come contratti di agente temporanea;
punto 54
la convenuta dovrà trarne tutte le conseguenze di diritto, relativamente al calcolo della pensione d'anzianità della ricorrente, per quanto riguarda i periodi di lavoro da questa compiuti con la qualifica inesatta di «agente ausiliaria».
punto 55
Quanto al reclamo proposto dalla ricorrente in merito ai diritti a pensione da essa maturati nel periodo coperto dai contratti di «esperta», poiché la convenuta — come risulta dal 3o capoverso della lettera del commissario Tugendhat in data 15 febbraio 1978 — ha soprassieduto alla decisione per procedere, su un piano più generale, ad un esame globale della questione, spetta alla ricorrente diffidare la convenuta ad adottare, a norma dell'art. 91, n. 2, in fine, dello Statuto, una decisione — espressa o tacita — di rigetto del reclamo stesso, per trarne le conclusioni che riterrà opportune.

SENTENZA › Sulle spese

punto 56
La ricorrente ha avuto soddisfazione per la maggior parte delle sue pretese; le spese vanno quindi poste interamente a carico della Commissione.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1. Tutti i contratti stipulati dal 1o marzo 1964 dalla Commissione con la sig.ra F. Deshormes vanno considerati come contratti di agente temporanea. 2. La Commissione ne trarrà tutte le conseguenze di diritto per quanto riguarda il calcolo della pensione d'anzianità della sig.ra F. Deshormes. 3. Le spese del giudizio sono poste a carico della Commissione.

Firme

Mackenzie Stuart Sørensen Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 1o febbraio 1979. Il vice cancelliere J. A. Pompe Il Presidente della Seconda Sezione A. J. Mackenzie Stuart

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