Sez. 5, Ordinanza n. 25385 del 02/07/2026 Ud. (dep. 06/07/2026) Rv. 290164-01
IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Sentenze di proscioglimento relative a reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio - Art. 593, comma 2, cod. proc. pen. come novellato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge n. 114 del 2024 - Applicabilità anche alle sentenze rese a seguito di giudizio abbreviato - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di impugnazioni, la limitazione al potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., prevista dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., nel testo modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, riguarda le sole sentenze assoggettate alla disciplina generale dei casi di appello e non si estende a quelle pronunciate all'esito di giudizio abbreviato, per le quali continua a trovare applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 443 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, l'art. 443 cod. proc. pen. continua ad operare quale disciplina speciale del sistema delle impugnazioni nel giudizio abbreviato in considerazione del suo tenore letterale e della sua funzione sistematica, come desumibile anche dal "contenuto normativo" della sentenza della Corte cost. n. 320 del 2007).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 2 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. P), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 556 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)