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Sez. 2, Sentenza n. 4459 del 09/08/1982 (Rv. 422454 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONE TRA CLIENTE ED AVVOCATO CONCERNENTE LA RINUNCIA DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DI TUTTO OD IN PARTE AL PROPRIO COMPENSO - NULLITÀ INSANABILE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422454-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONE TRA CLIENTE ED AVVOCATO CONCERNENTE LA RINUNCIA DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DI TUTTO OD IN PARTE AL PROPRIO COMPENSO - NULLITÀ INSANABILE - LIMITI.*

Data l'inderogabilità dei minimi tariffari, stabilita dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794, sugli onorari di avvocato e procuratore, la convenzione tra cliente ed avvocato (nella specie: tra INAM e cosiddetto legale esterno), con la quale il secondo rinunzia in tutto od in parte al proprio compenso - ove risulti esclusa la causa gratuita, dovendo invece ravvisarsi in tale rinunzia la contropartita di futuri incarichi - è affetta da nullità, non sanabile ancorché vi siano stati Atti di esecuzione. (V 3066/82, mass n 420995; (V 4366/81, mass n 415057; (V 3386/81, mass n 413969).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)