Sez. L, Ordinanza n. 666 del 29/08/1995 (Rv. 493785 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Proposizione dell'istanza dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza sulla competenza - Prova della data della relativa comunicazione o della mancanza di quest'ultima - Onere dell'istante - Inosservanza - Decorrenza del termine dalla data di pubblicazioni della pronuncia - Necessità - Termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI
Nel caso di istanza di regolamento di competenza proposta dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza che ha pronunciato sulla competenza, l'istante ha l'onere di dimostrare la data di comunicazione ai sensi dell'art. 133, secondo comma, cod. proc. civ., o l'eventuale difetto di ogni rituale comunicazione, del deposito della sentenza predetta, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di verificare il rispetto del suindicato termine perentorio; il quale, in mancanza di tale prova, deve farsi decorrere dalla data di pubblicazione della pronuncia (con conseguente inammissibilità dell'istanza proposta oltre il trentesimo giorno), non essendo applicabile all'istanza per regolamento il termine annuale, che, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ. riguarda altre impugnazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)