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Sez. 3, Sentenza n. 7068 del 11/02/2026 Ud. (dep. 23/02/2026) Rv. 289386-01

SANITA' PUBBLICA - IN GENERE | Qualificazione del fatto in termini di deposito incontrollato anziché di abbandono di rifiuti senza preventivo contraddittorio - Violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. e del disposto di cui all'art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289386-01

SANITA' PUBBLICA - IN GENERE

In tema di rifiuti, la qualificazione giuridica del fatto in termini di "deposito incontrollato" anziché di "abbandono di rifiuti", senza previa attivazione del contraddittorio tra le parti, non determina violazione del principio consacrato nell'art. 521 cod. proc. pen., né, tantomeno, del disposto di cui all'art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen., in quanto non costituisce una mutazione radicale del fatto contestato, né un evento imprevedibile, stante l'identità naturalistica della condotta, consistente nell'illecita allocazione di rifiuti. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che le diverse fattispecie incriminatrici si differenziano per la sola volontà dismissiva dell'agente).

Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)