Sez. F, Sentenza n. 31016 del 06/08/2026 Ud. (dep. 12/08/2026) Rv. 290349-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Rinnovazione istruttoria in appello - Condizioni - Indicazione - Diversa qualificazione del fatto effettuata nella sentenza di primo grado, senza previa sollecitazione al contraddittorio delle parti - Giudizio di necessarietà della prova da acquisire - Obbligo di assicurare il diritto di difesa - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE
Nel giudizio di appello avverso sentenza resa con rito abbreviato, la rinnovazione istruttoria è ammessa nel solo caso in cui il giudice ritiene l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea a incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti, dovendo, tuttavia, il giudizio di necessarietà, ove attivato dalle istanze istruttorie delle parti, tener conto anche dell'obbligo di assicurare il diritto di difesa in relazione alla diversa qualificazione del fatto, nell'eventualità in cui questa sia stata effettuata, nella pronuncia di primo grado, senza la previa sollecitazione al contraddittorio delle parti.
Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 47 com. 2, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 48 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 22/05/2012 num. 13 art. 6 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 22/05/2012 num. 13 art. 6 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)