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Sez. 3, Sentenza n. 4477 del 20/04/1995 (Rv. 491952 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE | Inadempimento del conduttore - Azione di risoluzione del contratto di locazione promossa dal locatore - Eccezioni opponibili dal conduttore.
Stato
decisa il 1995-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491952-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE

Il contratto di locazione ha natura personale e prescinde del tutto dall'esistenza e titolarità nel locatore di un diritto reale sulla cosa. Il conduttore, convenuto per la risoluzione del contratto per inadempimento, non può pertanto utilmente opporre al locatore che egli non ha mai avuto o ha perduto la titolarità della cosa locata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)