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Sez. 2, Sentenza n. 4839 del 14/11/1989 (Rv. 464209 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - VANTAGGIO FUTURO - EDIFICIO DA COSTRUIRE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1989-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464209-01

SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - VANTAGGIO FUTURO - EDIFICIO DA COSTRUIRE - DIFFERENZE.*

A differenza dell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 1029 del codice civile (Costituzione di una servitù per un vantaggio futuro), in cui essendo esistenti tutti gli elementi necessari per la Costituzione della servitù (fondo dominante, fondo servente, salva la utilitas in quanto connessa con la futura destinazione o utilizzazione del fondo dominante), la servitù viene ad esistenza immediatamente, la convenzione di cui al secondo comma dell'art. 1029 diretta alla Costituzione di una servitù a favore o a carico di un edificio da costruire (che anche nel regime del previgente codice civile del 1865 restava consentita alle parti per la loro autonomia nell'ambito contrattuale) dà luogo alla Costituzione di un rapporto obbligatorio suscettibile di tramutarsi in un rapporto di natura reale soltanto al momento in cui l'edificio è costruito. I diritti fondati su quel vincolo, finché esso rimane di natura obbligatoria, si prescrivono secondo le norme ordinarie in materia di obbligazioni, decorrendo la prescrizione dal momento costitutivo del vincolo stesso (e cioè dalla data della convenzione) e non dalla costruzione dell'edificio. (V 3316/69, mass n 343363; (Conf 1622/87, mass n 451033; (Conf 5890/85, mass n 443062).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1029, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)