Sez. 3, Sentenza n. 3665 del 06/06/1981 (Rv. 414293 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - CONDIZIONI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - CONDIZIONI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'esistenza di un giudicato inibisce il riesame della controversia, in un successivo giudizio, solo quando siano identici gli elementi costitutivi dell'Azione, e cioe i soggetti, la causa petendi e il petitum, secondo l'interpretazione affidata al giudice del merito e che non e sindacabile in Sede di legittimita se immune da vizi logici o giuridici. (V 3402/80, mass n 407217; (V 654/71, mass n 350378).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)