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Sez. 3, Sentenza n. 3665 del 06/06/1981 (Rv. 414293 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - CONDIZIONI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414293-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - CONDIZIONI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'esistenza di un giudicato inibisce il riesame della controversia, in un successivo giudizio, solo quando siano identici gli elementi costitutivi dell'Azione, e cioe i soggetti, la causa petendi e il petitum, secondo l'interpretazione affidata al giudice del merito e che non e sindacabile in Sede di legittimita se immune da vizi logici o giuridici. (V 3402/80, mass n 407217; (V 654/71, mass n 350378).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)