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Sez. 3, Sentenza n. 10109 del 30/04/2009 (Rv. 607918 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - PIGNORAMENTO PRESSO IL DEBITORE - IN GENERE | Atti precedenti la vendita o l'assegnazione - Art. 2929 cod. civ. - Applicabilità - Limiti - Pignoramento di titoli di credito - Successiva assegnazione - Opposizione agli atti esecutivi, proposta dopo l'assegnazione, per vizi del pignoramento - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607918-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - PIGNORAMENTO PRESSO IL DEBITORE - IN GENERE

La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo la quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o all'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione solo quando la nullità riguarda proprio la vendita o l'assegnazione, oppure quando i vizi denunziati si configurano come motivi di opposizione all'esecuzione; essa si riferisce infatti ai vizi formali del procedimento esecutivo che ha condotto alla vendita o all'assegnazione, ed opera quando vi sono atti del procedimento esecutivo, anteriori alla vendita o all'assegnazione, che devono essere dichiarati nulli. Va pertanto dichiarata inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunzi un vizio formale, verificatosi prima dell'assegnazione (nella specie, un vizio relativo al pignoramento dei titoli), se essa sia stata proposta solo dopo che l'assegnazione è già stata disposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)