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Sez. 1, Sentenza n. 5318 del 30/10/1985 (Rv. 442575 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELLA OPERA - IN GENERE - APPALTO - DANNI ARRECATI AL PRIVATO - ESCLUSIVITÀ DELLA RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - PER VIZI DEL PROGETTO O DELLE ISTRUZIONI DEL COMMITTENTE - PRESUPPOSTI - QUALITÀ DI NUDUS MINISTER DELLA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442575-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELLA OPERA - IN GENERE - APPALTO - DANNI ARRECATI AL PRIVATO - ESCLUSIVITÀ DELLA RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - PER VIZI DEL PROGETTO O DELLE ISTRUZIONI DEL COMMITTENTE - PRESUPPOSTI - QUALITÀ DI NUDUS MINISTER DELLA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ.*

In tema di danni arrecati al privato dall'esecuzione di opera pubblica, il principio dell'esclusività della responsabilità dello appaltatore, anche quando i danni medesimi derivino da vizi del progetto o delle istruzioni della committente, postula il suo potere-dovere di controllare e sindacare tali vizi, e, pertanto, non può essere invocato quando egli agisca come "nudus minister" dell'amministrazione, in ottemperanza di ordini e direttive vincolanti e senza alcuna autonomia decisionale, dovendo in tal caso affermarsi la responsabilità di detta committente. (V 3245/83, mass n 428139; (V 6489/80, mass n 410250).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)