Sez. 1, Sentenza n. 5318 del 30/10/1985 (Rv. 442575 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELLA OPERA - IN GENERE - APPALTO - DANNI ARRECATI AL PRIVATO - ESCLUSIVITÀ DELLA RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - PER VIZI DEL PROGETTO O DELLE ISTRUZIONI DEL COMMITTENTE - PRESUPPOSTI - QUALITÀ DI NUDUS MINISTER DELLA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELLA OPERA - IN GENERE - APPALTO - DANNI ARRECATI AL PRIVATO - ESCLUSIVITÀ DELLA RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - PER VIZI DEL PROGETTO O DELLE ISTRUZIONI DEL COMMITTENTE - PRESUPPOSTI - QUALITÀ DI NUDUS MINISTER DELLA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ.*
In tema di danni arrecati al privato dall'esecuzione di opera pubblica, il principio dell'esclusività della responsabilità dello appaltatore, anche quando i danni medesimi derivino da vizi del progetto o delle istruzioni della committente, postula il suo potere-dovere di controllare e sindacare tali vizi, e, pertanto, non può essere invocato quando egli agisca come "nudus minister" dell'amministrazione, in ottemperanza di ordini e direttive vincolanti e senza alcuna autonomia decisionale, dovendo in tal caso affermarsi la responsabilità di detta committente. (V 3245/83, mass n 428139; (V 6489/80, mass n 410250).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)