Sez. 2, Sentenza n. 593 del 31/01/1989 (Rv. 461672 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELLO APPALTATORE - FUNZIONE DIRETTIVA RISERVATA AL COMMITTENTE - INCIDENZA SULLA RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - LIMITI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELLO APPALTATORE - FUNZIONE DIRETTIVA RISERVATA AL COMMITTENTE - INCIDENZA SULLA RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - LIMITI.*
In materia di appalto - ad eccezione dell'ipotesi in cui lo appaltatore sia tenuto, per contratto, ad eseguire il progetto predisposto e le istruzioni ricevute senza alcuna possibilità di ingerenza - la funzione direttiva eventualmente riservata al committente riduce ma non annulla l'autonomia dell'appaltatore, che è una connotazione tipica del contratto di appalto, essendo egli comunque obbligato ad osservare le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente. (V 4518/87, mass n 453216; (V 3092/87, mass n 452188; (V 1114/86, mass n 444617; (V 5318/85, mass n 442575).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)