Sez. 1, Sentenza n. 6424 del 23/07/1987 (Rv. 454704 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE AL CONIUGE NON AFFIDATARIO DEI FIGLI - INAMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE AL CONIUGE NON AFFIDATARIO DEI FIGLI - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 155 cod. civ. che attribuisce al giudice il potere di assegnare la casa familiare al coniuge cui vengono affidati i figli anche se non ha sulla stessa alcun diritto reale o personale di godimento, ha carattere eccezionale ed, essendo dettato nello interesse della prole minorenne, non è applicabile neppure in via d'interpretazione estensiva al coniuge che non sia affidatario di figli; tale assegnazione non può avvenire neppure in forza dell'art. 156 cod. civ. il quale prevede il mantenimento del coniuge cui non è addebitabile la separazione, perché l'Obbligo relativo deve essere adempiuto dall'altro coniuge in Forma pecuniaria. (V 2838/87, mass n 451956; (V 5521/85, mass n 442724; (V 2644/82, mass n 420514).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)