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Sez. 1, Sentenza n. 6424 del 23/07/1987 (Rv. 454704 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE AL CONIUGE NON AFFIDATARIO DEI FIGLI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454704-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE AL CONIUGE NON AFFIDATARIO DEI FIGLI - INAMMISSIBILITÀ.*

L'art. 155 cod. civ. che attribuisce al giudice il potere di assegnare la casa familiare al coniuge cui vengono affidati i figli anche se non ha sulla stessa alcun diritto reale o personale di godimento, ha carattere eccezionale ed, essendo dettato nello interesse della prole minorenne, non è applicabile neppure in via d'interpretazione estensiva al coniuge che non sia affidatario di figli; tale assegnazione non può avvenire neppure in forza dell'art. 156 cod. civ. il quale prevede il mantenimento del coniuge cui non è addebitabile la separazione, perché l'Obbligo relativo deve essere adempiuto dall'altro coniuge in Forma pecuniaria. (V 2838/87, mass n 451956; (V 5521/85, mass n 442724; (V 2644/82, mass n 420514).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)