diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 17612 del 01/09/2004 (Rv. 576600 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) | Riscossione delle entrate scadute e non riscosse alla data del primo gennaio 1990 - Disciplina ex art. 130 del d.P.R. n. 43 del 1988 - Interpretazione - Formazione dei ruoli - Necessità - Limiti - Ingiunzione notificata prima della predetta data - Successiva emissione di cartella esattoriale - Idoneità ad attivare il procedimento di riscossione coattiva a mezzo ruoli - Esclusione - Mero invito al pagamento - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576600-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI)

In tema di riscossione delle imposte, l'art. 130 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, entrato in vigore il primo gennaio 1990 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis"), allorché prevede la necessità della formazione dei ruoli anche per le entrate "scadute e non riscosse" alla data predetta, comprese quelle per le quali abbia avuto inizio la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, si riferisce soltanto alle ingiunzioni non divenute definitive per assenza o difetto di notifica, e quindi bisognevoli di reiterazione, e non comprende invece le ingiunzioni notificate prima della data di entrata in vigore della nuova normativa, nella vigenza del citato R.D. n. 639 del 1910. Pertanto, in quest'ultima ipotesi, l'emissione di cartella esattoriale (nella fattispecie, in materia di IVA) può tutt'al più valere come mero invito al pagamento, ma è inidonea di per sè ad attivare il procedimento di riscossione coattiva a mezzo ruoli, che resta subordinato alla definitività della pretesa azionata dall'amministrazione con la precedente ingiunzione.

Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)