diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 12761 del 02/09/2002 (Rv. 557225 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 - Abrogazione, ex art. 130 del d.P.R. n. 43 del 1988, delle disposizioni in materia di riscossione coattiva di cui al citato R.D. n. 639 del 1910 - Conseguenze - "Sopravvivenza" dell'ingiunzione quale atto di accertamento - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557225-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI

In tema di imposta di fabbricazione sugli oli minerali, l'ingiunzione emessa ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, deve ritenersi "sopravvissuta", nella sua componente di atto di accertamento della pretesa erariale - idoneo a dar vita ad un giudizio sulla legittimità della pretesa stessa -, al disposto dell'art. 130, comma secondo, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (applicabile "ratione temporis"), il quale, nell'abrogare tutte le disposizioni che regolavano la riscossione coattiva delle imposte mediante rinvio al citato R.D. n. 639 del 1910, ha sancito l'abrogazione delle sole previgenti disposizioni in materia di riscossione, non anche di quelle in materia di accertamento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)